Ragioni etiche, scientifiche e giuridiche contro il “DDL Malan” sulla caccia
Nell’ambito di questo dossier analizzeremo il DDL 1552, detto “DDL Malan”, descrivendo le modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma in discussione in Paralmento, con particolare attenzione alla figura del cacciatore come bioregolatore e il parere negativo della scienza riguardo questa novità: la caccia tradizionale, colpendo maschi adulti e disperdendo i branchi, causa un “effetto compensatorio” che aumenta natalità e riproduzione precoce delle specie che si vorrebbero “contenere”. Si proporrà di puntare su prevenzione e metodi incruenti come in Germania, Francia, Svizzera. Una parte di questo lavoro critica il mantenimento dell’art. 842 c.c. che prevede il diritto di accesso dei cacciatori ai fondi privati non recintati, norma di origine fascista del 1942. La successiva analisi giuridica descrive i profili di incostituzionalità e di violazione delle norme internazionali del DDL, concludendo che esso rappresenta un arretramento etico, culturale e ambientale. Chiediamo di fermare la riforma perché sposta il baricentro dalla tutela pubblica e incruenta della fauna alla sua gestione venatoria, indebolisce la scienza e favorisce interessi di minoranza, privilegiando alcune attività economiche rispetto ad altre. Una legge anticostituzionale, antiscientifica e contraria alla normativa europea. La posizione finale è che i problemi di fauna, agricoltura e sicurezza vanno affrontati con politiche pubbliche, scientifiche e preventive, non con la deregolamentazione della caccia ricreativa. Se il DDL passasse alla Camera, l’impegno dichiarato è quello di promuovere un referendum abrogativo per raggiungere il quorum e far esprimere i cittadini.
Premessa
Questa riflessione riguarda il DDL 1552 approvato dal Senato il 23 giugno di quest’anno con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti. Il testo si trova attualmente all’esame della Camera, in Commissione Agricoltura, per l’approvazione definitiva al Senato, o eventuali modifiche. Si tratta di un disegno di legge promosso dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che, com’è ben noto, è esponente di Fratelli d’Italia ed egli stesso un cacciatore. Il provvedimento in questione, il “DDL Malan”, è stato presentato da Lucio Malan, senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia. Il DDL va a modificare l’attuale legge che è la 157 del ‘92, che regolamenta la caccia ed è stato polemicamente battezzato dai vari movimenti ambientalisti ed ecologisti come un disegno “sparatutto”. E già questo epiteto indica che l’attività venatoria andrebbe a subire un notevole incremento, su più fronti, come vedremo ampiamente. Secondo le associazioni la fauna selvatica e alcune specie sono già a rischio naturale di estinzione per delle modifiche avvenute a livello naturale all’interno del loro habitat, e queste specie verrebbero ulteriormente danneggiate proprio per l’estensione dell’attività venatoria. Inoltre, fatto particolarmente grave, verrebbe concessa la caccia notturna attraverso l’utilizzo – finora vietato ai cacciatori – di alcuni dispositivi visivi notturni. Finora si poteva imbracciare il fucile, “romanticamente”, soltanto dall’alba al tramonto…
La riforma è sostenuta prevalentemente dal Centrodestra, mentre la linea ufficiale del PD nazionale è di netta contrarietà al provvedimento, considerato sbilanciato a favore dell’attività venatoria e in contrasto con le tutele ambientali. A livello locale, le cose cambiano, infatti alcuni amministratori PD di zone rurali che vivono il forte problema causato dai danni arrecati dai cinghiali, non hanno preso posizione pubblica contro il DDL. Chi amministra territori flagellati dai danni all’agricoltura provocati dai cinghiali e più in generale dalla fauna selvatica subisce una forte pressione da parte delle associazioni agricole (come Coldiretti e Confagricoltura, che hanno sostenuto apertamente la riforma), pertanto preferisce non esporsi in una battaglia frontale contro il mondo venatorio e rurale.
Considerando le discrepanze tra le posizioni espresse a livello nazionale rispetto a quelle locali, noi procediamo considerando inizialmente trasversale e apartitica la questione che si va ad affrontare: è un tema etico, civile, culturale rispetto al quale noi vorremmo sensibilizzare la cittadinanza tutta, perché crediamo in un ideale di partecipazione corale e pubblica alla gestione delle decisioni che lo Stato prende, soprattutto quando ignorano la volontà della maggioranza degli italiani, a netto vantaggio di interessi di gruppi ristretti che per varie ragioni (economiche, verosimilmente) hanno maggiore peso decisionale.
IL DDL 1552 e le sue novità
Esaminiamo le modifiche più preoccupanti introdotte dal DDL Caccia:
- l’estensione delle aree in cui sarà possibile cacciare;
- l’ampliamento delle specie cacciabili;
- un maggiore utilizzo dei richiami vivi (ovvero uccelli usati per attirarne altri durante gli appostamenti), ritenuto illegittimo dall’UE;
- la possibilità di estendere l’attività venatoria fino a periodi delicati come la migrazione pre-riproduttiva degli uccelli (quindi oltre il 31 gennaio, limite attuale; la data massima è il 10 febbraio);
- il ridimensionamento del ruolo scientifico dell’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella definizione dei calendari venatori, e maggiore autonomia alle Regioni nella loro definizione;
- superamento del vincolo di forma: cade l’obbligo di scegliere una sola forma di caccia (es. vagante o da appostamento fisso); il cacciatore può alternarle liberamente;
- ultimo, ma non per ultimo (anzi, è per noi la principale nota dolente di questo DDL) viene introdotta la figura del cacciatore come bioregolatore: secondo la riforma i cacciatori andrebbero a “regolare” le popolazioni selvatiche (favorendone il contenimento) a beneficio dei raccolti e della riduzione degli attacchi da parte degli animali selvatici, che dovrebbero così diminuire. Ma la scienza dice il contrario: gli animali aumentano e, di conseguenza, aumenta anche la loro presenza sul territorio, causando più danni e più incidenti. Secondo l’ISPRA gli abbattimenti non riducono le popolazioni di animali selvatici: nel caso dei cinghiali, anzi, li spingono a riprodursi prima e di più (di seguito verrà ampiamente illustrato il meccanismo che genera questo effetto).
Il cacciatore come bioregolatore
Le specie coinvolte nei piani di contenimento
L’ampliamento del controllo della fauna selvatica e l’attribuzione ai cacciatori del ruolo di operatori nel contenimento si applicano principalmente agli ungulati (in primis i cinghiali): quella del cinghiale (sus scrofa) è la specie simbolo del provvedimento. Il forte aumento dei cinghiali in Italia ha portato le istituzioni a definire piani straordinari di contenimento sia nei periodi di caccia chiusa che all’interno di parchi, aree protette e persino zone urbane. Abbiamo messo sotto processo questa specie perché distrugge le coltivazioni e, attraversando di notte la strada, causa incidenti stradali: questi i due principali capi di accusa.
Quest’ultimo punto (gli incidenti stradali) è stato però fortemente smentito: secondo i dati Istat del 2022 diffusi dall’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), gli incidenti stradali causati da animali selvatici o domestici rappresentano solo lo 0,2% del totale nazionale, mentre nello stesso arco di tempo i sinistri riconducibili allo stato di ebbrezza sono stati circa 5.500. L’ENPA sottolinea che gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica rappresentano un fenomeno ridotto rispetto all’allarme mediatico sui cinghiali, sostenuto da autorevoli testate giornalistiche, come AGI (una delle cinque principali agenzie d’informazione italiane), che, sempre nel 2022, denunciò “un incidente ogni 41 ore a causa dell’invasione di cinghiali e animali selvatici che non si fermano più davanti a nulla”.
“L’invasione dei cinghiali, che non si fermano più davanti a nulla”… ripeto volutamente questa frase che, così formulata, sembrerebbe presupporre intenzionalità nel comportamento di un animale selvatico, come se un cinghiale alla ricerca istintiva di prede o nell’accoppiamento possa avere il concetto di “limite”. Una narrativa fuorviante, una prassi diffusa e dettata da un atavico antropocentrismo: tocca qui ribadire l’ovvio, vale a dire che gli animali agiscono secondo istinto, di sopravvivenza o riproduttivo. Bisogna decentrarsi e capire che non sono i cinghiali ad “invadere le strade”, ma noi ad “attraversare” il loro habitat. Il processo di antropizzazione ha portato l’uomo a costruire strade, ponti e vie di comunicazione (ma anche abitazioni) in luoghi “inizialmente” abitati da animali di ogni specie: l’antropizzazione include la costruzione di infrastrutture, l’espansione urbana, l’agricoltura e lo sfruttamento delle risorse per adattare il territorio alle proprie esigenze, modificando profondamente gli ecosistemi originari. Con l’evolversi della consapevolezza ecologica, si rende necessario correggere il tiro rispetto ai processi di antropizzazione e prevedere adeguate forme di armoniosa convivenza con le altre specie: in tutti i casi, è necessario evitare di usare violenza nei loro riguardi e impegnarsi a risolvere le situazioni conflittuali adottando strategie rispettose della biodiversità.
In quest’ottica si muove ENPA che, mentre critica la disinformazione sull’emergenza cinghiali, intende promuovere metodi di controllo etici e incruenti. Noi condividiamo questa linea, portando ad esempio le misure intraprese dagli altri paesi europei, dove la gestione della fauna selvatica si basa su approcci differenti: in Germania, Francia e Slovenia, la fauna selvatica è gestita con oculati piani scientifici. Il controllo della popolazione animale non è affidato al libero esercizio ricreativo della caccia, ma a corpi forestali dello Stato, guardie parco e operatori abilitati che agiscono sotto rigide quote stabilite da istituti scientifici. A livello continentale, la tendenza è all’aumento delle aree a protezione totale per garantire corridoi ecologici, mentre in Italia vorremmo, al contrario, estendere la pressione venatoria alle aree pubbliche e demaniali.
Altre specie di animali su cui il cacciatore potrebbe intervenire come bioregolatore sono: specie di ungulati in forte espansione come caprioli, cervi, daini e mufloni, in contesti in cui la loro densità causa danni all’agricoltura o alla rigenerazione delle foreste; animali non autoctoni la cui diffusione minaccia l’ecosistema locale, le produzioni agricole o la salute pubblica, come la nutria o il procione; specie opportuniste o con forte impatto locale come i corvidi (es. cornacchie, gazze) e storni, laddove provocano danni ingenti alle coltivazioni. Pertanto, il principio del “cacciatore bioregolatore” viene giustificato dal legislatore per motivi di sicurezza stradale (dove però – come abbiamo visto – la fauna selvatica fa meno danni della fauna umana che guida in stato di ebrezza), tutela della biodiversità, prevenzione di emergenze sanitarie (es. il contrasto alla peste suina africana trasmessa dai cinghiali) e protezione delle colture agricole, attraverso il contenimento delle specie che le danneggiano. È soprattutto quest’ultimo punto a sollevare parecchie critiche e perplessità dal punto di vista scientifica
Il parere della scienza
Numerosi scienziati, ecologi e associazioni ambientaliste (ascoltati anche in Commissione Agricoltura alla Camera) denunciano il termine “bioregolatore” come un paradosso pseudo-scientifico. Sostengono che la caccia tradizionale non rispetti i criteri della selezione naturale, la quale colpisce i soggetti deboli o malati (contrariamente al prelievo venatorio) e che l’aumento della pressione venatoria rischi di frammentare i branchi, o addirittura ne favorisca la riproduzione eccessiva.
La predazione naturale, com’è ben noto, va a colpire soggetti deboli, anziani o malati. Il cacciatore fa il “lavoro opposto”: uccide prevalentemente maschi adulti, sani e forti, da esibire come trofei. Cosa accade, quindi? Si crea una sorta di “effetto compensatorio”, noto anche come risposta o reazione compensativa, il meccanismo biologico e demografico per cui una popolazione di animali (come i cinghiali) reagisce a una forte mortalità causata dalla caccia aumentando il proprio tasso di natalità. In altri termini, la caccia non selettiva altera la struttura sociale della specie. Questo innesca una serie di risposte fisiologiche e comportamentali che portano la popolazione a riprodursi più rapidamente, perché crea uno squilibrio antropico. Il fenomeno biologico si articola principalmente su tre livelli strettamente interconnessi:
– destrutturazione del branco e sincronizzazione dell’estro: in natura, i branchi di cinghiali sono guidati da una matriarca (la femmina anziana e dominante). La sua presenza emette stimoli chimici (feromoni) e comportamentali che inibiscono l’ovulazione delle femmine più giovani, impedendo loro di riprodursi. Quando la caccia (specialmente quella collettiva in braccata) uccide la matriarca o disperde il branco, questo blocco ormonale svanisce. Di conseguenza, tutte le giovani femmine entrano contemporaneamente in calore, aumentando esponenzialmente il numero di gravidanze nella stagione;
anticipazione della maturità sessuale: normalmente, una femmina di cinghiale si accoppia per la prima volta intorno ai 18-24 mesi. Tuttavia, lo sfaldamento della gerarchia sociale unito alla riduzione della densità locale permette alle giovani femmine di accedere a più cibo. Raggiungendo più rapidamente la soglia di peso corporeo necessaria, le femmine mostrano una riproduzione precoce, arrivando ad accoppiarsi già a 6-9 mesi di vita;
maggiore disponibilità di risorse (capacità portante): eliminando un gran numero di individui adulti in poco tempo, si riduce la competizione per il cibo e il territorio tra i sopravvissuti. Gli animali rimasti hanno a disposizione una maggiore quantità di calorie (colture agricole, ghiande, risorse antropiche). Questo surplus energetico migliora lo stato di salute delle femmine gestanti, traducendosi in cucciolate più numerose e in un maggior tasso di sopravvivenza dei piccoli nei mesi successivi.
Dunque, secondo l’etologia, la figura del cacciatore come bioregolatore andrebbe addirittura a fare aumentare notevolmente la numerosità della specie che invece si vorrebbe contenere. Considerate queste evidenze, da un punto di vista della biodiversità il cacciatore finisce per essere piuttosto un “necroregolatore”, un portatore di morte autorizzato dallo Stato ad abbattere alcune specie di animali, senza una supervisione tecnico-scientifica a monte della sua attività.
Un precedente storico: la Cina di Mao
Esiste, nella storia, un precedente in qualche modo analogo (ma non identico) in cui la distruzione di alcune specie animali non supervisionata da criteri scientifici e affidata a “comuni cittadini” produsse effetti devastanti: Mao Tse-tung e l’avventata “guerra ai passeri”, negli anni dal 1958 al 1962, durante il Grande Balzo in Avanti. La “Campagna dei quattro flagelli” fu un’enorme esperienza di mobilitazione collettiva, diretta dai vertici del PCC. Ai fini di un maggiore sviluppo economico del paese, si decise infatti di colpire quattro animali, ritenuti portatori di malattie e di povertà: i passeri, i topi, le zanzare e le mosche. Per più di due anni, la propaganda maoista martellò sulla necessità di eradicare queste presunte minacce, attraverso manifesti, comunicazioni e coinvolgimento di scuole e uffici. In particolare, grandi sforzi si profusero per allontanare o eliminare i passeri mattugi, una specie di uccello di origine europea, che basa la sua alimentazione sui semi e sulle granaglie, incidendo su alcuni raccolti. A tele scopo, furono utilizzate pentole, lenzuola, scope, bastoni per produrre rumore e per creare azioni di disturbo di vario tipo. Scene del genere si riprodussero ovunque, soprattutto nelle campagne. Esistono alcune testimonianze che raccontano vividamente il clima respirato in quegli anni. Lo slogan politico lanciato dal Politburo fu: “l’uomo deve conquistare la natura”, a indicare una determinazione feroce nel raggiungimento di molti parametri di sviluppo industriale ed economico.
Purtroppo, però, come è facile immaginare, queste mosse non produssero nulla di buono: la presenza di volatili si ridusse notevolmente nei cieli cinesi, e questo innescò una problematica più grave. A causa della loro riduzione, infatti, si registrò un forte aumento di locuste e insetti vari, di cui gli uccelli si cibavano. Questi, in sciami sempre più compatti e distruttivi, devastarono nelle successive stagioni gran parte dei raccolti destinati al consumo alimentare della popolazione. Ciò costrinse la Cina a fare un passo indietro ed immettere nel territorio altre specie di passeri “importati” dall’U.R.S.S. Non pochi analisti, dunque, ritengono che la “campagna dei quattro flagelli”, in ultima istanza, abbia rappresentato una delle concause della carestia che ha travolto il Paese estremo-orientale dal 1959 al 1961. Si è trattato di uno dei peggiori disastri umanitari del XX secolo, capace di togliere la vita a un numero di persone che oscilla tra i 15 e i 55 milioni. Intervenire in maniera così netta sui delicati equilibri naturali – qui si può affermare che lo insegni la Storia – non è foriero di conseguenze positive.
Il rituale degli Tsembaga: una forma di adattamento culturale sostenibile
Altra e diversa cosa sono quelle pratiche di regolazione delle risorse attuate presso società a piccola scala e gruppi etnografici specifici. Nel suo studio antropologico del 1968 “Maiali per gli antenati”, Roy Rappaport analizza gli Tsembaga Maring della Nuova Guinea per mostrare come i rituali religiosi svolgano una funzione di regolazione ecologica. I maiali vengono allevati liberamente finché il loro numero, crescendo, comincia a gravare sulle famiglie e a causare danni ai raccolti; a quel punto viene celebrata una grande festa rituale, il kaiko, dedicata agli antenati, in cui gran parte del bestiame viene macellato e distribuito. Questo massiccio abbattimento riporta il sistema entro la capacità di carico dell’ambiente, redistribuisce proteine preziose tra la popolazione e scandisce anche i cicli di guerra e alleanza tra i gruppi vicini. Per Rappaport, dunque, il significato religioso attribuito dagli attori sociali (onorare gli antenati) nasconde, a un livello più profondo, una funzione di autoregolazione tra popolazione umana, allevamento e risorse naturali. Riassumendo: nel caso degli Tsembaga siamo di fronte a un adattamento culturale che ha portato a selezionare delle pratiche che si sono rivelate sostenibili nel tempo, cioè a un sistema simbolico e rituale che ha generato un meccanismo di equilibrio ambientale (senza una “consapevolezza ecologica” in senso occidentale); diversamente, nel caso di contesti occidentali, la pratica della caccia ricreativa risponde a interessi specifici (sportivi, economici, etc.) e il fine “ecologico” di “bioregolazione” della popolazione animale risulta una giustificazione addotta a posteriori e scientificamente infondata.
In sintesi, la “bioregolazione umana” della popolazione animale attraverso la caccia ricreativa, secondo la maggior parte degli studi scientifici, naturalistici ed etologici, risulta inefficace o persino dannosa ai fini del controllo faunistico. Il nuovo DDL, lungi dal propiziare effetti di bioregolazione della fauna, sembra un pretesto per estendere l’attività venatoria. Non è sensato affidare all’attività venatoria ciò che andrebbe operato, semmai, da guardie forestali e figure scientificamente formate. Al di là del DDL in esame, diamo un’occhiata alla vigente normativa in materia, che presenta retaggi per noi anacronistici e da abolire.
L’articolo 842 del Codice Civile: un anacronismo normativo del 1942
C’è un aspetto che non emerge adeguatamente nei dibattiti di questi giorni, concentrati esclusivamente sul dilemma “pro o contro DDL”, e che noi vorremmo portare alla luce e sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica.
Stiamo parlando dell’articolo 842 del codice civile, elaborato formalmente in pieno regime fascista, negli anni che vanno dal 1938 al 1942, riprendendo un istituto di diritto romano (la libertà venatoria), presente già nel codice civile del 1865 in forme analoghe (art. 592 sulle servitù legali di accesso). Questo articolo stabilisce che il proprietario di un terreno non può impedire l’accesso al proprio fondo a chi vi entra per esercitare la caccia, a meno che il terreno non sia recintato nei modi di legge o vi siano colture a rischio. La norma rifletteva la concezione sociale della proprietà propria dell’epoca e dell’ordinamento fascista, in cui il diritto del singolo proprietario privato veniva subordinato all’interesse collettivo stabilito dallo Stato, in questo caso la caccia, definita come attività popolare di utilità sociale o statale. Negli anni e nei decenni successivi le associazioni ambientaliste e molti giuristi hanno spesso fatto leva sulla sua origine ideologica per chiederne la cancellazione, sostenendo che l’articolo leda il diritto alla proprietà garantito dall’articolo 42 della Costituzione Repubblicana. L’attuale riforma non propone l’abrogazione di questo articolo, e non potrebbe essere altrimenti, visto che la ratio del DDL è l’ampliamento massiccio dell’attività venatoria.
Alcuni referendum promossi negli anni ’90 avevano proposto l’abrogazione della facoltà dei cacciatori di accedere ai fondi privati senza il consenso del proprietario e anche la limitazione della caccia. Pur avendo raggiunto nel 1990 il 92% e nel 1997 l’80% di voti favorevoli all’abrogazione, non si arrivò a un cambiamento della situazione attuale perché non si raggiunse il quorum.
Un raffronto con la cronaca: il caso di Sciacca
Qualche giorno fa, a Sciacca, in provincia di Agrigento, un uomo ha abbandonato nove cani, di cui sei cuccioli, senz’acqua e senza riparo, in un terrazzo al sole cocente delle ore diurne di una Sicilia colpita dalle temperature estreme di quest’estate, conseguenza del cambiamento climatico. La mamma, un cane pastore maremmano, ha attirato l’attenzione dei vicini abbaiando in modo forsennato e correndo nel terrazzo per comunicarefico la sofferenza dei suoi cuccioli, quattro dei quali sono purtroppo morti. Il video straziante, girato per consentire la denuncia del “proprietario” (il quale poi dichiarerà di essere uscito “solo per un’ora”) e diffuso in Rete, ha commosso e indignato l’opinione pubblica. La volontaria intervenuta per salvare i cani ha anche dichiarato che era impossibile (ovviamente) sfondare la porta e che suo marito, ponendo al primo posto l’incolumità dei cuccioli sull’eventuale successiva accusa di violazione di domicilio, avrebbe voluto camminare sui tetti ed “accedere” dall’alto sul terrazzo per soccorrere i cani. Purtroppo, anche questa manovra si è rivelata impossibile da eseguire. Scene drammatiche e strazianti, che indicano quanto la nostra cultura e la nostra sensibilità debbano fare passi avanti in merito al rispetto diffuso degli animali, delle loro vite e del loro benessere.
Molti, animati dalla percezione di una tragica ingiustizia, si sono chiesti: perché le autorità non sono intervenute tempestivamente forzando la serratura ed entrando anche senza l’autorizzazione del proprietario? Nella gestione pratica dell’evento di Sciacca, la Polizia Locale e i soccorritori si sono scontrati con un blocco operativo legato all’interpretazione rigida delle leggi italiane:
- la tutela costituzionale del domicilio: in Italia, l’inviolabilità del domicilio (Art. 14 della Costituzione) è presidiata in modo estremamente severo. Per le forze dell’ordine, entrare con la forza in una proprietà privata senza l’avallo del magistrato comporta il rischio concreto di incorrere nel reato di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 del Codice Penale) o abuso d’ufficio.
- il bilanciamento dello “stato di necessità” (Art. 54 c.p.): sebbene lo stato di necessità copra legalmente l’azione d’urgenza per salvare vite, l’ordinamento italiano storicamente fatica ad applicare in modo automatico questo principio per gli animali d’affezione, i quali, pur essendo tutelati da leggi speciali contro il maltrattamento, vengono spesso ancora equiparati dal punto di vista meramente patrimoniale a “beni” all’interno della proprietà privata;
- la catena di comando e le responsabilità: gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, temendo ripercussioni penali e disciplinari per un accesso forzato non autorizzato, hanno preferito seguire la via burocratica più sicura dal punto di vista legale: contattare immediatamente il Pubblico Ministero di turno della Procura per ottenere il decreto d’urgenza. Questo passaggio ha purtroppo dilatato i tempi in modo drammatico mentre la temperatura continuava a salire;
- il ruolo dei Vigili del Fuoco: i Vigili del Fuoco non possono agire autonomamente per abbattere una porta in una proprietà privata a meno che non ci sia un incendio o un rischio strutturale evidente. Negli altri casi, operano esclusivamente come braccio tecnico su richiesta e sotto la responsabilità dell’autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria presente sul posto. Se la Polizia Locale decide di aspettare il PM, i Vigili del Fuoco non possono intervenire di propria iniziativa. L’intervento si è concluso solo dopo aver ottenuto il via libera della Procura. La Polizia Locale ha infine proceduto al sequestro dei cani sopravvissuti (la madre e gli altri cuccioli, ora fuori pericolo) e alla denuncia del proprietario per maltrattamento e uccisione di animali. Secondo gli ultimi sviluppi, la Procura ha persino richiesto gli arresti domiciliari per l’indagato. Questo drammatico evento ha riacceso con forza il dibattito nazionale, sollevato anche da diverse associazioni animaliste, sulla necessità di dotare le forze dell’ordine di protocolli d’azione immediati e di equiparare pienamente la vita degli animali a quella umana nelle situazioni di imminente pericolo di vita.
Anche noi sosteniamo questo principio. Non è condivisibile una simile impostazione: una legislazione che consente la violazione della proprietà altrui a un privato cittadino – il cacciatore che uccide animali per “scopi ricreativi” – sulla base di un articolo del codice civile elaborato in epoca fascista, che riconosce alla caccia un presunto “interesse collettivo” e fa prevalere, in quel caso, l’interesse statale su quello privato. Lo stesso Stato, però, vieta a un pubblico ufficiale di violare la proprietà privata anche quando si tratta di salvare vite in pericolo imminente. È una contraddizione grave e pericolosa, frutto di una cultura ancora profondamente specista e discriminatoria nei confronti delle altre specie viventi. Uno spirito dei tempi che auspichiamo muti rapidamente, di pari passo con l’evoluzione della sensibilità collettiva.
Dal canto nostro, faremo tutto il possibile – culturalmente e politicamente – per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crudeltà di alcune pratiche ancora oggi tollerate, e per costruire gli strumenti normativi necessari a tutelare davvero le altre forme di vita e la biodiversità.
Il DDL 1552: profili di illegittimità
Oltre all’aspetto etico ed ecologico è doveroso rivelare, su più fronti, i profili di illegittimità del DDL, che ha ampi profili di incostituzionalità: intanto viola apertamente l’articolo 9 della Costituzione Italiana che stabilisce quanto segue: “La Repubblica […] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.” Si profila anche la violazione dell’articolo 41 della Carta Costituzionale che tutela la libertà dell’iniziativa economica privata, ponendo come limiti principali l’utilità sociale, la salute, l’ambiente e la dignità umana, e stabilendo che la legge possa indirizzare l’economia verso fini sociali: “L’iniziativa economica privata è libera… Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Alcuni addetti ai lavori sostengono che il DDL 1552 è “contrario” all’art. 41, soprattutto le associazioni agricole e ambientaliste che sottolineano il danno all’iniziativa economica di chi NON caccia: l’art. 41, fra i vari soggetti, tutela anche chi fa agriturismo, turismo naturalistico, apicoltura, agricoltura biologica. Con il DDL 1552 si allarga la caccia e si indeboliscono i vincoli. Di conseguenza, i turisti scappano dalle zone di caccia, e ciò crea un danno economico ad agriturismi e B&B, ma anche ad apicoltori e agricoltori biologici che, pur subendo lo stesso “disturbo faunistico” degli agricoltori, hanno meno tutele sul piano giuridico. Quindi si favorisce un’attività economica a scapito di altre. Un’agricoltura rispettosa dell’ecosistema nel suo insieme tutela le terre come bene comune e riduce l’impatto ambientale dell’attività dell’uomo. Le terre non sono semplicemente una merce da sfruttare o un bene privato, ma una risorsa essenziale per la vita, la sicurezza alimentare, la biodiversità e il benessere collettivo.
Mentre l’art. 41 subordina l’iniziativa economica all’“utilità sociale”, la caccia ricreativa – priva di quella funzione pubblica di controllo faunistico scientificamente pianificato che sola potrebbe giustificarla in termini di interesse collettivo, ma non è il caso del DDL in esame – si configura piuttosto come sport, attività ricreativa: una qualificazione che ne rende dubbia la compatibilità con il dettato costituzionale. Noi amiamo la Costituzione, che difendiamo come fonte (legislativa e morale) superiore. Per questo, ma “non solo” per questo, difendiamo tutte le specie viventi, quindi gli animali, soprattutto i più deboli, insieme alla natura e agli ecosistemi. Il nostro modello etico non è “qui e ora”: abbiamo a cuore il mondo che lasceremo ai nostri figli.
Il “DDL Malan” non presenta solo criticità sul piano etico e costituzionale: solleva profili di illegittimità anche rispetto al diritto europeo e alle convenzioni internazionali.
La Commissione Europea, con una nota della Direzione generale Ambiente datata 18 dicembre 2025, ha contestato punto per punto il provvedimento, rilevando violazioni della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat. Parallelamente, anche il Consiglio d’Europa, attraverso la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale (1979, ratificata in Italia con legge n. 503 del 5 agosto 1981), si è espresso in senso critico: la Convenzione mira a proteggere flora, fauna selvatica e habitat naturali in Europa, con particolare attenzione alle specie rare e migratorie, ed è alla base delle stesse normative europee sulla biodiversità.
Le criticità principali riguardano tre punti:
- Estensione del calendario venatorio. La Convenzione vieta la caccia nei periodi di riproduzione, allevamento e migrazione. Il DDL concede alle Regioni maggiore autonomia per allungare la stagione venatoria, e la Commissione contesta specificamente l’estensione oltre il termine del 10 febbraio.
- Declassamento del parere ISPRA. Il sistema di protezione europeo si fonda su decisioni basate su dati scientifici. Il DDL trasforma il parere dell’ISPRA – il massimo organo tecnico-scientifico pubblico in materia ambientale – da vincolante a meramente consultivo, affiancandolo a un nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio a composizione anche politica e filo-venatoria. Bruxelles ha segnalato che questo passaggio rischia di compromettere il sistema di protezione stabilito dalla Direttiva Uccelli: se la Regione può ignorare l’ISPRA, può autorizzare abbattimenti privi di reale base scientifica.
- Deroghe e ampliamento delle specie cacciabili. Secondo la Convenzione, le deroghe che consentono l’abbattimento di specie protette devono restare eccezionali e motivate. Il DDL amplia invece il novero delle specie cacciabili e prevede la possibilità di deroghe anche in contrasto con il parere scientifico.
Il punto più significativo, dal punto di vista concettuale, è che il DDL non si limita a indebolire le tutele esistenti: ribalta l’impianto stesso della legge 157/92, riconoscendo per la prima volta l’attività venatoria come attività “utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi” – trasformando così, per via legislativa, il cacciatore in “bioregolatore”. È esattamente la distinzione tra controllo faunistico scientificamente pianificato e caccia ricreativa – che avevamo isolato in apertura di questa riflessione – a essere qui capovolta: non è la scienza a legittimare eventuali interventi di controllo, ma è la caccia ricreativa a rivestirsi, per decreto, dei panni della scienza.
Dunque, per la Commissione Europea, il Consiglio d’Europa e le principali associazioni ambientaliste e scientifiche italiane, il DDL entra in rotta di collisione con la Direttiva Uccelli, la Direttiva Habitat e la Convenzione di Berna, indebolendo selettività e protezione proprio nel momento storico in cui la crisi della biodiversità richiederebbe l’opposto.
Il ruolo delle associazioni, dei partiti e delle Regioni
Mentre i senatori di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato a favore del ddl “sparatutto”, il 23 giugno 2026, in piazza della Rotonda (di fronte al Pantheon) sono scese le associazioni ambientaliste e animaliste (Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf), scientifiche ed escursionistiche, dando vita a una protesta costruttiva, con uno speaker’s corner grazie al quale hanno spiegato i contenuti della riforma e le ragioni della loro contrarietà. Insieme alle associazioni, esponenti del Movimento 5 stelle, AV e PD.
A fine luglio 2026 anche la Conferenza delle Regioni ha bocciato il DDL Caccia, esprimendo critiche sull’uso previsto di mirino richiami vivi, su una stagione della caccia oltre il 10 febbraio e su altre misure ritenute in contrasto con le normative UE.
In questi mesi le associazioni ambientaliste hanno denunciato “un grave arretramento nella tutela della fauna selvatica e del rapporto tra natura e comunità umane” e hanno chiesto “di rispettare i principi costituzionali, le norme europee e le evidenze scientifiche sulla biodiversità”. Secondo le organizzazioni ambientaliste nella sua impostazione complessiva il disegno di legge “invece di intervenire su controlli, prevenzione degli illeciti e approccio scientifico nella gestione delle specie orientata alla loro conservazione, apre spazi che ampliano senza limiti la pressione venatoria e indeboliscono, in molti casi cancellandole, le garanzie esistenti. Una direzione che appare in contrasto con gli impegni europei dell’Italia e con il principio, ormai consolidato anche a livello costituzionale (articolo 9), di tutela dell’ambiente e della biodiversità nell’interesse delle generazioni presenti e future.
Le parole di Massimiliano Basalari: un manifesto che facciamo nostro
La nostra dichiarazione d’intenti può essere riassunta attraverso le parole dell’attivista Massimiliano Basalari che riportiamo di seguito:
«Sono contrario al DDL 1552 perché non è una semplice “modernizzazione” della normativa sulla caccia. È un cambio di paradigma: sposta il baricentro dalla protezione della fauna selvatica alla sua gestione venatoria, come se la caccia fosse uno strumento ordinario di tutela ambientale e non un’attività privata, ricreativa, armata, concessa entro limiti proprio perché incide su un bene comune.
La fauna selvatica non appartiene ai cacciatori, alle lobby venatorie o agli interessi economici che ruotano intorno alla caccia. È patrimonio indisponibile dello Stato, quindi riguarda tutti: cittadini, ecosistemi, generazioni future e animali stessi. Per questo una legge seria dovrebbe rafforzare tutela scientifica, controlli pubblici, prevenzione dei danni, contrasto al bracconaggio e protezione degli habitat. Questo DDL, invece, va nella direzione opposta.
Il problema non è negare che possano esistere conflitti reali tra fauna selvatica, agricoltura, sicurezza stradale o sanità animale. Questi problemi esistono e vanno affrontati. Ma affrontarli non significa trasformare ogni emergenza in un pretesto per allargare la caccia ricreativa. La gestione faunistica dovrebbe essere basata su dati, prevenzione, metodi non cruenti dove praticabili, interventi selettivi pubblici come ultima ratio e valutazioni scientifiche indipendenti. Non sulla deregolamentazione venatoria.
Uno degli aspetti più gravi è l’indebolimento del ruolo della scienza. Se il parere tecnico dell’ISPRA diventa aggirabile, sostituibile o politicamente ridimensionato, il rischio è evidente: non decide più la migliore conoscenza disponibile, ma il rapporto di forza tra interessi organizzati. E quando si parla di biodiversità, migrazioni, periodi riproduttivi, specie vulnerabili e pressione venatoria, la discrezionalità politica non può sostituire la valutazione scientifica.
Preoccupa anche l’eliminazione dell’obbligo per i cacciatori di scegliere una sola forma di caccia, perché riduce specializzazione, responsabilità e legame con il territorio. Preoccupa l’ampliamento delle specie cacciabili. Preoccupano i richiami vivi, pratica eticamente inaccettabile perché usa animali prigionieri come strumenti per attirarne altri verso la morte. Preoccupa l’estensione della logica del controllo faunistico a soggetti privati armati, con il rischio di confondere ancora di più caccia e gestione pubblica della fauna. Chi difende il DDL parla di tradizione. Ma la tradizione non è un argomento sufficiente. Molte pratiche tradizionali sono state superate proprio perché abbiamo riconosciuto che provocavano danni ingiustificabili. Una tradizione può avere valore culturale solo se non pretende di prevalere su ambiente, sicurezza, scienza, benessere animale e interesse collettivo.
L’articolo 9 della Costituzione oggi tutela ambiente, biodiversità, ecosistemi e animali anche nell’interesse delle future generazioni. Una riforma coerente con questo principio dovrebbe ridurre la pressione sugli animali selvatici, non normalizzarla; dovrebbe rafforzare le aree protette, non trattarle come ostacoli; dovrebbe distinguere gestione necessaria e caccia ricreativa, non fonderle in un unico blocco.
Essere contrari al DDL 1552 non significa essere contro gli agricoltori, contro la sicurezza o contro la gestione dei problemi reali. Significa rifiutare una risposta sbagliata a problemi reali. Se ci sono danni agricoli, incidenti, squilibri ecologici o rischi sanitari, servono politiche pubbliche serie, preventive, scientifiche e trasparenti. Non più fucili, più deroghe, più spazio alle lobby venatorie e meno tutela per gli animali selvatici. La fauna selvatica non è una riserva di bersagli. È parte viva degli ecosistemi. E una società matura non misura il proprio rapporto con la natura dalla libertà di sparare, ma dalla capacità di proteggere ciò che non può difendersi da solo».
Conclusioni
Giungiamo ad una conclusione, coi numeri, col buon senso e col senso “buono” di rispetto e tutela di tutte le specie viventi che anima i nostri propositi. I cacciatori rappresentano non più dell’1% della popolazione. L’età media dei cacciatori va dai 60 ai 65 anni (fonte ISPRA) e i giovani non sono interessati e non si dedicano a questa attività. Almeno l’80% della popolazione italiana si dichiara contrario alla caccia. A ottobre 2025, la Fondazione Capellino ha commissionato a Ipsos e Istituto Piepoli due sondaggi sulle opinioni degli italiani nei confronti della caccia e sul disegno di legge 1552. Una larga maggioranza degli italiani, circa l’80%, considera la caccia una minaccia “anche” per la sicurezza delle persone. La questione non è però solo di sicurezza, c’è anche un tema etico: per il 78% degli italiani, secondo Ipsos, la caccia è eticamente inaccettabile per la sofferenza inflitta agli animali. Nel complesso emerge un sentimento generale molto netto. Secondo l’Istituto Piepoli, il 94% degli italiani vorrebbe abolire o limitare la caccia, oppure al massimo mantenere la normativa attuale. Infine, c’è il tema della biodiversità: l’82% degli intervistati per Piepoli ritiene che la caccia dovrebbe essere abolita o limitata per proteggere gli ecosistemi, mentre per il 69% degli intervistati da Ipsos la caccia rappresenta comunque un rischio per la biodiversità, anche quando è regolamentata.
Perché ci si ostina ad ampliare una pratica che la maggioranza della popolazione reputa anacronistica e violenta, avallando gli interessi di un gruppo decisamente minoritario? Non è ben chiaro, ma l’unica cosa certa è che una legge che estenda la caccia non è democratica e non risponde alla volontà e alla sensibilità degli italiani. Lo dicono i dati e i sondaggi, in modo inequivocabile.
Noi abbiamo il dovere civico, qualora il disegno di legge passasse alla Camera, di unirci a quanti stanno promuovendo un referendum, e soprattutto di far sì che esso possa raggiungere il quorum sensibilizzando gli italiani rispetto al voto referendario, l’unico strumento che abbiamo per fare sentire alta la nostra voce di fronte a tutti coloro che vorrebbero che la caccia divenisse una sorta di “tiro al bersaglio” indiscriminato e, soprattutto, legalizzato in forma ben più ampia e dannosa di quella attuale.
A cura di Maria Arminio



















