In questi giorni abbiamo avuto modo di leggere in rete delle opinioni critiche rispetto al nostro dossier sul DDL Malan, che richiedono da parte nostra una replica ampia e dettagliata, in quanto tali pareri, del tutto legittimi, ci appaiono frutto di un’interpretazione erronea, laddove non capziosa, della nostra analisi, finendo per banalizzarne la ricchezza contenutistica.
I commenti criticano soprattutto il cuore della nostra analisi, cioè che l’attività del cacciatore come “bioregolatore” presenti numerose “controindicazioni”.
Secondo la nostra analisi, corroborata da ampia letteratura scientifica, la pratica venatoria presenta evidenti criticità rispetto ai processi di bioregolazione della fauna, facendo paradossalmente proliferare alcune specie piuttosto che contenerle, e ciò in virtù di un meccanismo definito nella letteratura scientifica “effetto compensatorio” (“compensatory reproduction” o “compensatory rebound effect“). In virtù di questo principio di “compensazione”, quando una popolazione viene ridotta artificialmente, si generano tassi di natalità più alti, cucciolate più numerose e maturità sessuale anticipata.
Ma quali sono i fattori che determinano questo effetto di compensazione, o, più in generale, che alterano la regolazione naturale della fauna? Ci sembra opportuno approfondire la nostra disamina allo scopo di rispondere alle obiezioni presentate. Ovviamente concordiamo sul fatto che a determinare scompensi sulla popolazione animale (cioè ad alterarne la sopravvivenza, la riproduzione, l’uso dello spazio etc.) siano molteplici fattori: perdita di habitat, disponibilità di risorse, cambiamento climatico, inquinamento, infrastrutture, caccia e la presenza antropica. Ci concentriamo qui sull’attività venatoria e sulla presenza dell’uomo.
La caccia (il ”prelievo venatorio”) presenta enormi criticità come elemento “bioregolatore” perché non riproduce la selezione naturale, ma la sostituisce con una logica diversa, e questo produce effetti opposti a quelli attesi. Quando una popolazione viene ridotta artificialmente (ad es. attraverso la caccia), la minore competizione per cibo e territorio, unita alla distruzione delle gerarchie sociali che normalmente sopprimono la riproduzione dei soggetti subordinati, innesca, come detto, un surplus di natalità e un anticipo della maturità sessuale: è questo, appunto, il fenomeno della riproduzione compensatoria, documentato in modo netto per cinghiali, coyote e cervidi, e presente seppur in forma più attenuata anche nei grandi carnivori longevi come l’orso. Per chi volesse approfondire, si rimanda alle seguenti pubblicazioni: Bartoš, Turek, Křístek & Bartošová (2025), “Wild Boar Paradox. Intensive Hunting Boosts Population Increase“; Minnie, Gaylard & Kerley (2016), ”Compensatory life-history responses of a mesopredator may undermine carnivore management efforts”.
Alla riproduzione compensatoria, si aggiunge l’immigrazione compensatoria: le aree svuotate dal prelievo vengono rapidamente ricolonizzate da individui provenienti dalle zone limitrofe, il che vanifica l’effetto “bioregolatore” della caccia sul numero complessivo di animali, come mostrato negli studi sui coyote di Minnie, Gaylard & Kerley.
C’è poi un problema di selezione: a differenza dei predatori naturali, che tendono a prelevare gli individui più deboli, giovani o malati, l’uomo preleva soprattutto adulti riproduttori e capi di taglia maggiore – il cosiddetto “super-predatore umano” descritto da Darimont e colleghi nello studio pubblicato su “Science” nel 2015 “The unique ecology of human predators” – invertendo, invece di simulare, la selezione naturale che dovrebbe mantenere l’equilibrio della popolazione.
Con una sintesi preliminare, possiamo affermare che la caccia produce un effetto compensatorio perché la rimozione di una parte degli animali riduce la competizione per il cibo e lo spazio tra quelli che restano. Di conseguenza, gli animali sopravvissuti hanno più risorse, crescono meglio e si riproducono di più, compensando in parte le perdite subite dalla popolazione.
Inoltre, e qui entra in gioco la presenza antropica in quanto tale, non è soltanto il prelievo letale (cioè l’uccisione di animali attraverso la caccia o attività di controllo faunistico da parte di personale tecnico) a destabilizzare la regolazione naturale, ma è la presenza umana diffusa (antropizzazione degli habitat naturali) a funzionare come fattore di disturbo indipendente per le specie animali. Attraverso quella che in letteratura viene chiamata “landscape of fear” (“paesaggio della paura”), anche le specie che non sono direttamente bersaglio della caccia modificano i propri ritmi di attività, diventando più notturne o crepuscolari, mostrano livelli più alti di stress cronico misurabili tramite i metaboliti del cortisolo, e alterano l’uso dello spazio semplicemente in risposta alla vicinanza dell’uomo, indipendentemente dal fatto che vengano effettivamente abbattute. Confronta su questo punto lo studio di Ciuti, Northrup, Muhly, Simi, Musiani, Pitt & Boyce (2012), “Effects of Humans on Behaviour of Wildlife Exceed Those of Natural Predators in a Landscape of Fear“. Questo genera cascate ecologiche che coinvolgono l’intera comunità animale, non solo le specie cacciate, e si somma ai meccanismi compensatori di aumento della natalità e immigrazione da zone limitrofe descritti sopra. Il punto chiave che questi studi offrono è che il “paesaggio della paura” generato dalla presenza e dall’attività umane agisce anche in assenza di attività venatoria: basta la presenza ricorrente di cacciatori, cani da caccia o veicoli per alterare ritmi di attività, uso dello spazio e livelli di stress cronico di specie bersaglio della caccia e specie non bersaglio. Detto più chiaramente: il disturbo comportamentale generato dalla sola presenza umana (compresa quella venatoria) può pesare più della predazione naturale stessa nel plasmare le capacità di sopravvivenza e adattamento di una popolazione animale. Questo perché la pressione venatoria e il disturbo prodotto dall’antropizzazione determinano effetti comportamentali diffusi (attività notturna degli animali, stress etc.) e disregolazione ormonale che possono a loro volta influenzare la fitness (capacità di sopravvivere e riprodursi) della fauna. Confronta su questo: Davidson, Malkinson, Schonblum, Koren & Shanas (2021), “Do boars compensate for hunting with higher reproductive hormones?”.
In conclusione, la caccia agisce come un fattore di perturbazione che altera i meccanismi naturali di regolazione delle popolazioni animali – dalla struttura sociale all’età riproduttiva, fino ai movimenti nello spazio – anziché riprodurli o “imitarli”. A ciò si aggiunge l’effetto della presenza umana diffusa, che amplifica ulteriormente tali alterazioni indipendentemente dal numero di capi abbattuti. Per queste ragioni, il concetto di cacciatore come “bioregolatore” appare fortemente problematico dal punto di vista della consapevolezza ecologica.
Il ruolo di controllo demografico attribuito al prelievo venatorio difficilmente può essere svolto dalla caccia ricreativa, la quale, per sua natura sportiva, stagionale e priva di obiettivi quantitativi vincolanti, non è concepita come uno strumento di gestione faunistica. Qualora si rendano necessari interventi di contenimento, essi dovrebbero essere pianificati, monitorati e condotti da tecnici ed esperti faunistici, sulla base di criteri scientifici, con obiettivi di prelievo definiti, verificati periodicamente e adeguati ai risultati conseguiti.
È questa la distinzione, già presente nella normativa e nei principali piani di gestione faunistica, tra la caccia collettiva tradizionale e gli interventi di selezione o di controllo. Questi ultimi possono risultare più efficaci perché mirati e fondati su criteri tecnico-scientifici, pur dovendo essere sempre valutati con estrema cautela alla luce della complessità degli ecosistemi e dei possibili effetti indiretti sulle popolazioni animali.
Le critiche hanno evidenziato che la caccia sia “solo uno” dei fattori che incide sull’effetto compensatorio negli ecosistemi, assieme ad altre componenti “naturali” che lo determinerebbero: disponibilità alimentare, mutamenti climatici e la tendenza verso inverni più miti, il progressivo spopolamento delle zone agricole e montane, l’estensione delle aree protette sottratte alla caccia, la carenza di grandi predatori naturali, la frammentazione degli habitat, e infine i fenomeni di incrocio tra cinghiali e suini domestici allevati allo stato brado, che rendono la prole ibrida più prolifica e meglio capace di adattarsi ad ambienti fortemente modificati dalla presenza umana. Abbiamo ritenuto opportuno citare nel nostro dossier “solo” la caccia, perché è l’attività venatoria la posta in gioco del DDL all’esame del Parlamento. Gli altri fattori esulano dalla presente vertenza politica, e, tra l’altro, il focus della nostra analisi non eral’effetto compensatorio in sé e per sé, ma quanto la caccia sia efficace nel contenimento delle specie selvatiche. L’analisi scientifica ampia e dettagliata che abbiamo appena esposto porta a una conclusione netta: da questo punto di vista, la caccia non regge al confronto con l’evidenza empirica come strumento di contenimento delle specie selvatiche.
Anche i dati ISPRA (l’ente che il DDL vorrebbe ridurre, dandogli solo parere consultivo), all’interno del Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali 2023-2028, rilevano che la caccia tradizionale ha un’efficacia limitata e margini di incremento ridotti rispetto ai metodi selettivi mirati. È pericoloso confondere o sfumare i confini tra “gestione faunistica” e “caccia ricreativa”. La prima è pubblica e scientifica, la seconda è privata e sportiva. L’ISPRA ha espresso pesanti critiche al DDL sulla caccia durante un’audizione alla Camera dei deputati nel luglio 2026, anche per altri motivi. L’istituto ritiene il testo non coerente con i principi di conservazione della natura e privo di solidi criteri scientifici per varie ragioni, tra cui la mancata esclusione dalla caccia su specie in cattivo stato di conservazione, l’utilizzo di richiami vivi e il rischio di infrazioni della normativa UE.
Un’altra obiezione riguarda quella sul ruolo dell’ISPRA: si sostiene da parte di chi ha criticato il nostro dossier che l’Istituto resti comunque il principale organismo tecnico-scientifico nazionale in materia faunistica, e che attribuire ai suoi pareri natura consultiva non equivalga ad azzerarne il valore scientifico. Questa posizione contiene però una contraddizione di fondo: se il parere dell’ISPRA può essere disatteso dalle Regioni senza conseguenze vincolanti, perde di fatto ogni valore di tutela e autorevolezza. Ampliare il potere decisionale delle Regioni a scapito dell’ISPRA significa affidare alla politica ciò che dovrebbe competere alla scienza – una scelta rischiosa e, a nostro avviso, ingiusta.
Un’altra linea difensiva del DDL sostiene che, per un territorio eterogeneo come quello italiano, un calendario venatorio identico su scala nazionale abbia mostrato negli anni tutti i suoi limiti, e che affidare alle Regioni – più vicine alle specificità locali – la calibrazione delle decisioni non equivalga a cancellare la scienza, ma a renderla applicabile. Resta però da chiedersi quanti ricorsi le Regioni abbiano già subito negli ultimi anni ogni volta che hanno tentato una gestione autonoma dell’attività venatoria. I ricorsi ai TAR contro i calendari venatori regionali sono infatti frequenti, promossi da associazioni ambientaliste o venatorie a causa di differenze rispetto ai pareri ISPRA o tra le regole delle diverse regioni: le Regioni adottano spesso date di apertura o chiusura difformi dai pareri tecnici dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, scatenando impugnazioni quando mancano motivazioni scientifiche adeguate. Esistono inoltre differenze territoriali marcate: Regioni confinanti fissano periodi diversi per la stessa specie (come la beccaccia o i migratori).
Attribuire maggiore autonomia alle Regioni risolverebbe dunque il problema dei ricorsi continui? No: il DDL 1552 non affronta la radice del problema, e rischia anzi di spostare lo scontro legale dai tribunali italiani direttamente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Costituzionale, dato che Costituzione e norme comunitarie sono fonti gerarchicamente sovraordinate al diritto regionale. Le stesse Regioni, del resto, non hanno mostrato di gradire la maggiore autonomia che verrebbe loro concessa in un ambito così delicato e soggetto a continuo contenzioso: in un documento pubblicato dalla Conferenza delle Regioni emergono numerose osservazioni di carattere amministrativo, gestionale e ambientale che portano le Regioni stesse a porre un freno alla riforma – comprese perplessità sulla compatibilità del testo con la normativa europea sulla conservazione della biodiversità, che potrebbe generare nuove procedure di infrazione per possibile conflitto con la Direttiva Uccelli.
Su questo fronte, c’è chi continua a sostenere che la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat restino pienamente rispettate, e che non risulti alcun parere ufficiale del Consiglio d’Europa che dichiari il DDL in contrasto con la Convenzione di Berna. Va invece ricordato che il DDL Malan è ritenuto in netto contrasto con la Convenzione di Berna per almeno tre ragioni: primo, indebolisce la protezione faunistica, modificando le tutele storiche della fauna (considerata patrimonio indisponibile dello Stato) e introducendo deroghe che ampliano specie e periodi di prelievo venatorio, in contrasto con gli standard di salvaguardia internazionali; secondo, ridimensiona il peso e l’aspetto vincolante dei pareri degli enti tecnici indipendenti come l’ISPRA, che la Convenzione di Berna pone invece alla base di qualsiasi deroga o gestione sostenibile della fauna protetta; terzo, ridefinisce l’attività venatoria e i cacciatori come strumenti di “tutela della biodiversità” e “bioregolatori” – un cambio di narrazione che, secondo le denunce presentate alle istituzioni europee, scardina gli obblighi di conservazione rigorosa previsti dai trattati internazionali.
Presentare le Direttive UE come uno scudo di legittimità appare inoltre poco coerente: è proprio per aggirarle che si tende a svuotare di forza vincolante il parere scientifico nazionale, indebolendo il ruolo dell’ISPRA. Sostenere che il DDL non violi Berna, l’UE e la Costituzione richiama l’idea di dichiarare sicura un’automobile senza freni finché non ha ancora causato un incidente. Le Direttive UE e l’articolo 9 della Costituzione richiedono una tutela scientifica uniforme: il DDL la rende consultiva, scaricandone il potere decisionale su venti Regioni diverse. Nei prossimi mesi, tra TAR, Corte Costituzionale e procedure UE, si vedrà quante infrazioni verranno effettivamente contestate.
Va inoltre chiarita una lettura scorretta della nostra critica all’articolo 842 del Codice Civile, che permette ai cacciatori di entrare nei fondi privati senza il permesso del proprietario. Tale critica non nasce da presupposti ideologici antifascisti, come è stato frainteso, ma dal fatto che riteniamo la norma costituzionalmente problematica, in quanto lesiva della sacralità della proprietà privata – un punto che avevamo illustrato anche attraverso il confronto con il caso di Sciacca, dove per rispettare la sacralità costituzionale della proprietà privata si è scelto di non forzare l’abitazione in cui erano custoditi i cani, anche in condizioni di emergenza.
Si è inoltre osservato che i richiami agli articoli 9 e 41 della Costituzione, presenti nel dossier, rappresenterebbero più una valutazione interpretativa dei suoi estensori che una conseguenza giuridica necessaria. È certamente una nostra posizione interpretativa, ma non isolata né infondata: già a partire dagli anni Novanta si sono registrati tentativi di referendum per abrogare l’articolo 842 del Codice Civile, e nel dibattito giuridico più recente il richiamo agli articoli 9 e 41 (oggi rafforzati anche a tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi dopo la riforma costituzionale del 2022) viene spesso utilizzato per sostenere l’incostituzionalità o l’anacronismo di questa norma. È vero che stabilire se una disciplina legislativa violi l’articolo 41 spetta esclusivamente alla Corte Costituzionale, e che tale giudizio non può essere dato per presupposto nel dibattito politico: ma da nessuna parte il nostro dossier ha dichiarato “già” accertata l’incostituzionalità dell’articolo 842. Ci siamo limitati ad auspicarne l’abrogazione, ritenendo che esistano margini sufficienti per considerarlo in contrasto con la Carta Costituzionale, nonostante pronunce passate di segno diverso.
Affermare che il confronto debba basarsi solo su diritto vigente e non su ideologia o politica presuppone un’equazione non valida, quella per cui “legale” equivalga automaticamente a “giusto”. Gli esempi storici di leggi ingiuste sono purtroppo molti, fino ai casi più estremi come le leggi razziali. Riteniamo che le leggi, quando ingiuste o non più in linea con l’evoluzione della sensibilità popolare, debbano essere cambiate: il diritto è per sua natura fluido e muta con il mutare della mentalità collettiva. Il delitto d’onore, per fare un solo esempio, fu abolito soltanto nel 1981, dopo decenni in cui una cultura giuridica odiosamente patriarcale riservava una tutela sensibilmente attenuata alla vita di chi veniva uccisa in nome dell’onore familiare, riducendo drasticamente la pena per l’omicida rispetto ai casi ordinari di omicidio volontario. Oggi nessuno difenderebbe quella norma solo perché un tempo era legale. Il diritto, da solo, non basta: è la Storia, nel lungo periodo, a condannare lo spirito e la lettera di norme come quella sul delitto d’onore – e non è escluso che, tra qualche decennio, il giudizio storico si estenda anche a norme che oggi consentono maltrattamenti e sofferenze inflitte agli animali.
Sostenere che le ideologie non debbano animare il dibattito sulla caccia ignora che esistono temi – quelli di natura etica – su cui lo scontro ideologico è semplicemente inevitabile. Come avviene per l’aborto o l’eutanasia, una prospettiva cattolica e una laica difficilmente potranno convergere sulla medesima posizione. Lo stesso vale per la caccia: un ambientalista o un antispecista difficilmente potrà condividere la posizione di chi giustifica la pratica venatoria appellandosi alla tradizione o ad altre ragioni. Più in generale, il dissenso nasce da una diversa concezione del rapporto tra attività umane e tutela degli ecosistemi, nonché degli animali che li abitano.
Riguardo ai danni causati dai cinghiali – invasioni di centri abitati e coltivazioni, incidenti stradali, danni ripetuti alle aziende agricole calabresi senza ristoro adeguato, mutamento del territorio agro-silvo-pastorale – va chiarito che la nostra posizione non nega il problema, ma ne contesta la soluzione proposta. In Calabria i danni ci sono, ed è innegabile: ma la risposta non può essere semplicemente “più fucili”. Servono piuttosto recinzioni, ristori tempestivi e personale di controllo. Nel documento conclusivo del nostro dossier avevamo già chiarito di riconoscere pienamente il problema creato dalla fauna selvatica per strade e raccolti – pur ricordando che la responsabilità non è dell’animale in sé, ma del processo di antropizzazione messo in atto dall’uomo – auspicando però una soluzione non cruenta, come avviene in gran parte del resto d’Europa, un aspetto su cui il DDL resta silente. Resta inoltre da chiedersi perché la tutela dell’agricoltura debba passare prioritariamente attraverso l’attività venatoria, anziché mediante misure alternative di prevenzione e gestione, tenuto conto anche delle possibili ripercussioni negative che l’estensione della caccia potrebbe avere sul comparto turistico.
Anche l’argomento della sicurezza stradale, spesso usato per giustificare un ampliamento dei poteri del cacciatore, appare strumentale: i dati ISTAT 2022 indicano che solo lo 0,2% degli incidenti stradali è causato da animali selvatici, un dato che ridimensiona drasticamente la portata reale del problema rispetto a come viene talvolta rappresentato. Anche la pretesa dei cacciatori di poter contribuire al contenimento della fauna in virtù del proprio “costante contatto con la natura” poggia su basi deboli: vivere il bosco tutto l’anno non conferisce automaticamente competenze tecniche o un titolo speciale per decidere sulla sua gestione. Anche escursionisti, forestali e agricoltori frequentano il territorio quotidianamente, senza per questo rivendicare un ruolo diretto nella gestione degli ecosistemi. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 157/92, e appartiene quindi a tutti i cittadini, non solo a chi possiede il porto d’armi. Non servono nuove etichette per legittimare la caccia: servono intelligenza naturalistica (si pensi a Gardner), conoscenza scientifica e consapevolezza ambientale, controlli e prevenzione – mentre il DDL sembra muoversi nella direzione opposta, ampliando ad esempio l’uso dei richiami vivi, pratica che infligge sofferenza sia all’animale usato come esca sia alla preda che verrà abbattuta.
Sul fatto che la maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi, sia contraria alla caccia, è stato osservato che una norma non diventa illegittima solo perché la maggioranza della popolazione non la condivide. Anche qui va chiarito un fraintendimento: non abbiamo mai sostenuto che una norma sia illegittima perché impopolare, ma che andrebbe cambiata perché antidemocratica nella sua sostanza. Se la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, resta da capire perché il parere dell’1% della popolazione che pratica la caccia debba prevalere su quello del restante 99%, specie in assenza di titoli scientifici specifici a sostegno delle proprie posizioni. Ribadiamo dunque la nostra posizione contraria alla riforma, e la volontà di sostenere un eventuale percorso referendario che rifletta ciò che gli italiani auspicano da tempo.
Va inoltre messo in discussione lo slogan secondo cui il confronto sulla caccia dovrebbe basarsi solo su diritto e scienza, lasciando fuori l’etica: come già chiarito, esistono posizioni inevitabilmente valoriali quando si toccano temi che riguardano la sofferenza di un essere senziente. La scienza descrive i fatti così come sono, non come dovrebbero essere; il diritto, da solo, non ha impedito norme che oggi giudichiamo inaccettabili. Diritto e scienza sono strumenti indispensabili, ma non bastano a stabilire cosa sia giusto: senza una riflessione etica esplicita, rischiano di limitarsi a descrivere e legittimare lo status quo, invece di metterlo in discussione.
Riflessione a cura di Maria Arminio

















